Art. 127
RegolamentoCapo XV

Art. 127

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In vigore dal 31 ago 1926
L'accesso agli stabilimenti di produzione deve essere sempre aperto ai funzionari dell'Ufficio tecnico di finanza, che hanno facoltà di eseguire tutti i riscontri che ritengono necessari per l'accertamento dei dati denunciati dal fabbricante. Questi è tenuto a fornire gratuitamente l'assistenza propria e l'opera del personale dipendente per l'esecuzione dei detti riscontri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-127