RegolamentoCapo XVI

Art. 132

In vigore dal 31 ago 1926
Le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento non si applicano ai vini, mosti, aceti, olii, sciroppi ed in genere ai prodotti a cui siano state aggiunte sostanze medicamentose, alimenti concentrati od aromi e siano venduti come specialità farmaceutiche o per toletta.
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