Art. 130
RegolamentoCapo XV

Art. 130

130 / 135
In vigore dal 31 ago 1926
Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed Uffici tecnici di finanza è ammesso ricorso all'Intendente di finanza ed in grado di appello al Ministero dell'economia nazionale. I ricorsi debbono essere presentati entro venti giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-130