Regolamento›Capo II
Art. 172
In vigore dal 21 lug 1926
La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all', comma 3°, sia nel caso di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi.
Per la chiamata del direttore tecnico di aziende delle associazioni di cui all' dello stesso decreto, la maggioranza richiesta dal comma precedente viene calcolata sul numero dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.
Per la chiamata del direttore tecnico di aziende consorziali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle singole rappresentanze degli enti consorziati.
La nomina in seguito a pubblico concorso dev'essere deliberata con l'intervento dei due terzi dei componenti gli organi amministrativi degli enti contemplati nei commi precedenti.
La scelta dovrà cadere sopra uno dei concorrenti designati da una Commissione giudicatrice, che formerà una graduatoria contenente non più di tre nomi.
Detta Commissione è composta:
a) di un professore del R. Istituto superiore agrario-forestale di Firenze o di un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale;
b) di un titolare di Cattedra ambulante di agricoltura;
c) di un rappresentante del Comune, dell'Associazione o del Consorzio, designato dal rispettivo organo amministrativo.
Nella prima riunione la Commissione nominerà fra i propri componenti il presidente.
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