RegolamentoCapo II

Art. 177

In vigore dal 21 lug 1926
I Comuni che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, otterranno che il loro patrimonio silvo-pastorale sia escluso dalla gestione a cura dello Stato solo quando avranno provveduto alla costituzione di aziende speciali a norma degli e seguenti del detto decreto e ne avranno dato notizia all'Ispettorato forestale.
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