Regolamento›Capo II
Art. 174
In vigore dal 21 lug 1926
Il direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono essere previamente contestati per iscritto, con invito a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine.
Il licenziamento alla fine del quinquennio può essere deliberato senza indicarne i motivi. Esso dev'essere comunicato all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio, in mancanza di che la nomina s'intende rinnovata per un altro quinquennio.
Nel caso di licenziamento, la deliberazione dev'essere presa con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.
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