RegolamentoCapo II

Art. 169

In vigore dal 21 lug 1926
Le rappresentanze dei Comuni e degli altri Enti, i quali, ai fini di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e approvano lo statuto del Consorzio medesimo. Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del Consorzio, non inferiore ad un quinquennio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero e la durata in carica dei rappresentanti di ciascun Ente, le modalità della nomina e lo stipendio del direttore tecnico e del personale di custodia, e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.
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