Regolamento›Capo II
Art. 170
In vigore dal 21 lug 1926
I componenti delle Commissioni amministratrici dei Consorzi, costituiti ai termini dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e degli Enti consorziati, anche fuori del proprio seno.
Per le Commissioni amministratrici di detti Consorzi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del presente regolamento.
Trattandosi di Enti di cui all' del R. decreto surricordato, la dichiarazione di decadenza nei casi previsti dall' del presente regolamento dei componenti delle Commissioni che ne hanno l'amministrazione spetta alla rappresentanza dei rispettivi Enti.
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