Regolamento›Capo II
Art. 175
In vigore dal 21 lug 1926
Oltre il direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive.
Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del direttore tecnico.
Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'Ente non provveda a sostituirli o ad integrarli, il prefetto, sempre che si tratti di Enti sottoposti a tutela, vi provvederà d'ufficio, udito l'Ispettorato forestale.
§ 8. - Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.
Storico versioni
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