RegolamentoCapo II

Art. 175

In vigore dal 21 lug 1926
Oltre il direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive. Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del direttore tecnico. Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'Ente non provveda a sostituirli o ad integrarli, il prefetto, sempre che si tratti di Enti sottoposti a tutela, vi provvederà d'ufficio, udito l'Ispettorato forestale. § 8. - Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-175

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