Capo II
Art. 67
In vigore dal 30 ott 1962
Compiuto favorevolmente il periodo di prova, gli straordinari sono assunti definitivamente in ruolo col grado rispettivo di istitutori di 2ª classe, di vice-economi di 2ª classe e di maestri di 2ª classe.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-67