Capo III
Art. 69
In vigore dal 30 ott 1962
Le note di qualifica per il personale direttivi, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono compilate, nei modi e nei termini prescritti dagli e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sui modelli che si inviano annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per i rettori le note sono redatte dal R. provveditore agli studi.
Per l'altro personale le note sono compilate dal rettore del convitto e rivedute dal R. provveditore agli studi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-69