Capo III
Art. 71
In vigore dal 30 ott 1962
Le promozioni al grado di maestro elementare di 1ª classe si conferiscono ai maestri elementari di 2ª classe che abbiano compiuto, come tali, almeno otto anni di effettivo servizio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-71