Capo III
Art. 75
In vigore dal 30 ott 1962
Le commissioni esaminatrici sono costituite come segue:
1° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneità per i posti di vice-rettore: un consigliere di Stato, presidente; un professore universitario; il direttore generale dell'istruzione media; un ispettore centrale per l'istruzione media, oppure un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di Convitto nazionale;
2° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneità per i posti di economo: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il direttore generale dell'istruzione media; un funzionario statale di ragioneria di grado non inferiore al sesto; un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di convitto nazionale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-75