Capo III

Art. 76

In vigore dal 30 ott 1962
Le promozioni ai posti di rettore di 2ª classe e ai posti di rettore di 1ª classe si conferiscono rispettivamente ai vice-rettori e ai rettori di 2ª classe, nei modi prescritti dagli del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-76

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