Capo II

Art. 7

In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio d'amministrazione dei Convitti nazionali è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all', comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054. Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.
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