Capo II

Art. 9

In vigore dal 1 ott 1925
In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal Consiglio. Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economo o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-9

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