Titolo I
Art. 4
In vigore dal 1 ott 1925
L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione della Giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non siano approvati, non vincolano il Convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.
Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-4