Capo II
Art. 8
In vigore dal 1 ott 1925
Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo il vice-rettore. Vi assiste anche l'economo, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-8