Titolo I

Art. 3

In vigore dal 1 ott 1925
Le somme derivanti dalla trasformazione dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato. Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo più utile al Convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'invesimento in titoli di rendita pubblica dello Stato per la fondazione di posti gratuiti di studio. Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verrà determinato, caso per caso, dal Consiglio d'amministrazione. Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo