Titolo I
Art. 1
In vigore dal 1 ott 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;
Considerata la necessità di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:
a) dalle rendite del proprio patrimonio;
b) dalle rette dei convittori;
c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-1