Art. 1
Titolo I

Art. 1

1 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali; Considerata la necessità di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento: a) dalle rendite del proprio patrimonio; b) dalle rette dei convittori; c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-1