Capo II
Art. 12
In vigore dal 1 ott 1925
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. È indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-12