Capo II

Art. 12

In vigore dal 1 ott 1925
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. È indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-12

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