Capo II

Art. 13

In vigore dal 1 ott 1925
Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni de Consiglio. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al R. provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla Giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-13

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