Capo IV

Art. 79

In vigore dal 1 ott 1925
Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed è comunicata direttamente agli interessati e mediante affissione nell'albo del Convitto. L'incarico è conferito per una durata non superiore ad un anno.
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