Capo V
Art. 84
In vigore dal 1 ott 1925
Precipua cura del rettore è l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto.
Egli, pertanto:
visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sui loro bisogni, sui loro desideri; stimola il senso della buona emulazione rivolgendo la giusta lode ai migliori in presenza dei compagni; al rimprovero e al castigo ricorre, avendo sempre di mira che l'animo del punito non sia sopraffatto ed umiliato, ma disposto al ravvedimento;
riunisce ogni giorno di scuola gli istitutori ed assistenti, per discutere e dare suggerimenti sul contegno delle singole squadre;
informa le famiglie - con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e tenere corrispondenza - sulla condotta, sul profitto e sullo stato di salute degli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-84