Capo V

Art. 85

In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore sorveglia, e dirige l'azione dell'economo; nè invigila le spese, curando che esse siano compiute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio e nel modo più conveniente per l'interesse dell'istituto. Emette i mandati nelle forme stabilite, controlla e vista, prima del pagamento, i documenti giustificativi delle spese. Ha cura che gl'inventari e i registri di contabilità siano tenuti al corrente e in ordine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-85

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