Capo V

Art. 90

In vigore dal 1 ott 1925
Il vice-rettore rappresenta più specialmente il rettore nella vigilanza della vita interna del Convitto, e salvo che il rettore disponga diversamente, ha cura in particolar modo: a) dell'attività, del contegno, del profitto degli alunni entro e fuori il Convitto; b) dell'igiene e della sanità degli alunni; c) della biblioteca, di cui è conservatore responsabile; d) del servizio di cucina, di mensa e di guardaroba; e) del personale di servizio, di cui regola e sorveglia l'opera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-90

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