Capo V
Art. 90
118 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il vice-rettore rappresenta più specialmente il rettore nella vigilanza della vita interna del Convitto, e salvo che il rettore disponga diversamente, ha cura in particolar modo:
a) dell'attività, del contegno, del profitto degli alunni entro e fuori il Convitto;
b) dell'igiene e della sanità degli alunni;
c) della biblioteca, di cui è conservatore responsabile;
d) del servizio di cucina, di mensa e di guardaroba;
e) del personale di servizio, di cui regola e sorveglia l'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-90