Capo V

Art. 91

In vigore dal 1 ott 1925
Il vice-rettore tiene i seguenti registri: a) del movimento del personale addetto al convitto; b) del movimento degli alunni; c) delle tabelle biografiche degli alunni; d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni; e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni; f) dei malati e delle prescrizioni mediche; g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-91

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo