Capo V
Art. 91
119 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il vice-rettore tiene i seguenti registri:
a) del movimento del personale addetto al convitto;
b) del movimento degli alunni;
c) delle tabelle biografiche degli alunni;
d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni;
e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni;
f) dei malati e delle prescrizioni mediche;
g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-91