Capo V

Art. 88

In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto. Qualora la gravità dei fatti lo richieda, egli può allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-88

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