Capo V
Art. 88
116 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto.
Qualora la gravità dei fatti lo richieda, egli può allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-88