Capo V

Art. 82

In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore sopraintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del suo istituto. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità superiori. Sovrintende alla buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e scientifico e dei corredi personali dei convittori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-82

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