Capo III

Art. 70

In vigore dal 30 ott 1962
Tutte le promozioni nel personale direttivo, educativo e contabile dei Convitti nazionali, salvo quelle di cui all', sono precedute dal parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo