Capo II
Art. 65
In vigore dal 30 ott 1962
Allo scadere del periodo di prova il rettore del Convitto nazionale invia una particolareggiata relazione sull'opera dello straordinario, esprimendo il suo giudizio in merito alla definitiva assunzione in ruolo. Tale relazione è trasmessa al provveditore agli studi, il quale, unitevi le sue osservazioni, la invia al Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro decide della definitiva assunzione in ruolo, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, in base alla predetta relazione, alle note di qualifica, e agli altri elementi di giudizio che siano in suo possesso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-65