Capo II
Art. 62
In vigore dal 30 ott 1962
L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina; che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-62