Capo II
Art. 57
In vigore dal 30 ott 1962
Sono nulle le prove dei candidati superate con la frode. Il Ministero può annullare le prove d'esame in cui sia riscontrato l'accennato vizio, anche dopo l'approvazione degli atti del concorso e revocare le relative nomine. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi successivi fino, al massimo, ad un biennio dalla data del provvedimento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-57