Capo II
Art. 54
In vigore dal 30 ott 1962
La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.
Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-54