Capo II

Art. 51

In vigore dal 30 ott 1962
Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma ne altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minori dimensioni debitamente chiusa contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità. Egli consegna il plico al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione esaminatrice. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Nel verbale della prova debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo