Capo II

Art. 49

In vigore dal 30 ott 1962
Durante la prova scritta, almeno uno dei commissari della commissione esaminatrice deve essere sempre presente nella sala. Commissari speciali per la vigilanza possono essere aggregati dal Ministro alla commissione esaminatrice.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-49

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