Capo II
Art. 45
In vigore dal 30 ott 1962
Per i concorsi a posti di istitutore e di vice-economo, ognuno dei commissari dispone complessivamente di 10 punti, dei quali non meno di 6 e non più di 8 sono riservati per l'esame e il resto è destinato ai titoli.
Alla commissione esaminatrice è data ampia libertà di ripartizione dei punti tra le prove d'esame e i titoli, nei limiti fissati dal precedente comma.
La ripartizione deve essere fatta dalla commissione in modo uniforme per ogni commissario nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione.
Quanto alla valutazione dei titoli, speciale preferenza è data al servizio militare di combattente prestato nella guerra 1915-18 e al servizio di infermiera negli ospedali militari e della Croce Rossa prestato anch'esso nella guerra 1915-18, ai risultati conseguiti nei pubblici concorsi e ai titoli di stadio.
Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.
I titoli sono valutati per ogni concorrente, prima della prova orale e della prova pratica, limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse, a norma dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-45