Capo II

Art. 47

In vigore dal 30 ott 1962
La scelta del tema per la prova scritta è rimessa alla commissione esaminatrice. La commissione propone almeno due temi, la mattina del giorno assegnato alla prova. Ammessi quindi nella sala d'esame i concorrenti, quello dei temi proposti estratto a sorte da uno dei concorrenti è l'argomento della prova. La durata massima di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento del tema è di sei ore dalla dettatura.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-47

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