Capo II

Art. 53

In vigore dal 30 ott 1962
In caso di gravi trasgressioni alle norme del presente regolamento, il presidente ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni d'esame, riferendone immediatamente al Ministro.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-53

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