Capo II

Art. 59

In vigore dal 30 ott 1962
La relazione e gli atti della commissione sino presentati al Ministro. Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova commissione. Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel Bolletino Ufficiale del Ministero. Esso è provvedimento definitivo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-59

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