Capo II
Art. 59
57 / 205In vigore dal 30 ott 1962
La relazione e gli atti della commissione sino presentati al Ministro. Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova commissione.
Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel Bolletino Ufficiale del Ministero.
Esso è provvedimento definitivo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-59