Capo II
Art. 64
In vigore dal 30 ott 1962
I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e di maestri elementari con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.
Durante tale periodo spetta al funzionario in prova, un assegno mensile, che è determinato dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di cui si fa menzione nel bando di concorso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-64