Art. 54
Capo II

Art. 54

52 / 205
In vigore dal 30 ott 1962
La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-54