Capo II
Art. 67
65 / 205In vigore dal 30 ott 1962
Compiuto favorevolmente il periodo di prova, gli straordinari sono assunti definitivamente in ruolo col grado rispettivo di istitutori di 2ª classe, di vice-economi di 2ª classe e di maestri di 2ª classe.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-67