Capo V

Art. 151

In vigore dal 1 ott 1925
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-151

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo