Capo V
Art. 150
In vigore dal 1 ott 1925
Nel semestre di cui al primo comma dell' sono tenute a turno dagli istitutori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore conferenze bimestrali su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale.
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado, i quali si distinguano per intelligenza, per condotta e per profitto, possono essere chiamati a tenere, su temi approvati dal rettore, qualcuna delle conferenze, di cui al precedente comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-150